Etichetta olio extravergine: cosa deve contenere (2026)

Le indicazioni obbligatorie per l'olio extravergine e vergine di oliva venduto in bottiglia al consumatore in Italia, con la norma di riferimento. Aggiornato a ottobre 2026.

1. Denominazione di vendita

“Olio extra vergine di oliva” oppure “Olio di oliva vergine”, per intero, nel campo visivo principale (il fronte). Una miscela di extra vergine e vergine va venduta come vergine.

Fonte: Reg. (UE) 1308/2013 all. VII; Reg. delegato (UE) 2022/2104 art. 6(1)

2. Informazione sulla categoria

Per l'extra vergine: “Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. Per il vergine: “Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. Può stare in qualsiasi punto dell'etichetta.

Fonte: Reg. delegato (UE) 2022/2104 art. 6(2)

3. Origine

Obbligatoria. Per l'olio da olive raccolte e molite in Italia: ad esempio “Origine: Italia”. Per le miscele le formule di legge (“Miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea”…). Va raggruppata con la denominazione, scritta per intero, con altezza della x di almeno 1,2 mm e ben distinguibile. Regioni, province e zone più piccole dell'Italia sono vietate, salvo DOP e IGP.

Fonte: Reg. delegato (UE) 2022/2104 artt. 5(2) e 8; L. 9/2013 art. 1

4. Quantità nominale

In ml, cl o l, nello stesso campo visivo della denominazione. Cifre alte almeno 4 mm da 200 ml a 1 l, 6 mm oltre 1 l, 3 mm da 50 a 200 ml. Il simbolo ℮, se usato, alto almeno 3 mm. Confezioni al consumatore di massimo 5 litri, con chiusura sigillata.

Fonte: Reg. (UE) 1169/2011 artt. 13 e 23; D.P.R. 391/1980; Reg. delegato (UE) 2022/2104 art. 4

5. Campagna di raccolta

Obbligatoria per l'olio italiano venduto in Italia quando il 100% viene da una sola raccolta, nella forma “Campagna di raccolta 2026/2027”, subito prima del termine minimo di conservazione. Vietata se l'olio viene da più raccolte.

Fonte: Reg. delegato (UE) 2022/2104 art. 11; L. 9/2013 art. 7 c.3

6. Termine minimo di conservazione (TMC)

“Da consumarsi preferibilmente entro il” giorno/mese/anno, oppure “entro fine” mese/anno. La durata la stabilisce il produttore sotto la propria responsabilità: il vecchio limite di 18 mesi è stato abolito dalla L. 122/2016, ma 18 mesi resta la prassi.

Fonte: Reg. (UE) 1169/2011 all. X; L. 9/2013 art. 7 c.1

7. Conservazione

Indicazione di conservare l'olio al riparo dalla luce e dal calore.

Fonte: Reg. delegato (UE) 2022/2104 art. 7

8. Lotto

Preceduto da “L” o “Lotto”. Ogni imbottigliamento ha il suo lotto, registrato nel SIAN.

Fonte: D.lgs 231/2017 art. 17

9. Operatore e stabilimento

Nome o ragione sociale e indirizzo di chi commercializza l'olio. “Prodotto da” solo se l'operatore ha molito le olive; altrimenti “Imbottigliato da”. Se l'olio è confezionato altrove (ad esempio da un frantoio per conto terzi) va indicato anche lo stabilimento di confezionamento.

Fonte: Reg. (UE) 1169/2011 art. 9(1)(h); D.lgs 145/2017

10. Dichiarazione nutrizionale

Obbligatoria, per 100 ml o 100 g. Esenzione per le microimprese che vendono direttamente piccole quantità al consumatore finale o a negozi locali (provincia e province confinanti).

Fonte: Reg. (UE) 1169/2011 art. 30 e all. V p. 19; circolare MISE-Salute 16/11/2016

11. Etichetta ambientale

Codice del materiale (es. GL 71 per il vetro verde, ALU 41 per il tappo in alluminio) e indicazioni per la raccolta di ogni componente separabile a mano, con “Verifica le disposizioni del tuo Comune”. Le nuove regole UE (Reg. 2025/40) si applicheranno dal 12 agosto 2028.

Fonte: D.lgs 152/2006 art. 219 c.5; Dec. 97/129/CE; DM 360/2022

12. Indicazioni facoltative

“Estratto a freddo” (meno di 27 °C, percolazione o centrifugazione), “Prima spremitura a freddo” (meno di 27 °C, presse idrauliche). L'acidità solo insieme a perossidi, cere e assorbimento UV, con caratteri uguali. Descrittori sensoriali solo quelli di legge, basati su panel test.

Fonte: Reg. delegato (UE) 2022/2104 art. 10 e all. II

Nota: questa pagina riassume norme pubblicate e non è una consulenza legale. La responsabilità dell'etichetta resta dell'operatore che commercializza l'olio. Riferimento ufficiale: la guida all'etichettatura dell'olio d'oliva del MASAF.

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